tag:blogger.com,1999:blog-7286149445594038197.post-115405680209819632008-03-19T07:51:00.000-07:002008-03-20T06:18:30.465-07:00Detrazione per gli abbonamenti 2008 ai mezzi di trasporto pubblici<a href="http://bp2.blogger.com/_iyzkzmuASEs/R-JkEOKuJ3I/AAAAAAAAAMY/6M0j7sJWU9w/s1600-h/agenziaentrate.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5179812545114810226" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="http://bp2.blogger.com/_iyzkzmuASEs/R-JkEOKuJ3I/AAAAAAAAAMY/6M0j7sJWU9w/s200/agenziaentrate.jpg" border="0" /></a><br /><div>La legge n. 244 del 27 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) all’art. 1, comma 309, ha introdotto, per l’anno 2008, una nuova agevolazione fiscale concernente le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.<br />In particolare il comma in esame riconosce una detrazione IRPEF del 19% dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l’acquisto di abbonamenti ai servizi “di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale”, per un importo non superiore a 250 euro (con un risparmio d’imposta, quindi, fino a 47,50 euro).<br />Al riguardo si ritiene che ai fini della detrazione in esame si debba intendere per “abbonamento” un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato.Si ritiene, quindi, che non possano beneficiare dell’agevolazione i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore, né le cosiddette carte di trasporto integrate.La detrazione compete per le sole spese sostenute nell’anno 2008 e in applicazione del criterio di cassa che costituisce il principio di imputazione temporale tipico in materia di oneri. L’utilizzo della detrazione è ammesso entro i limiti di capienza delle imposte dovute. In caso di mancato utilizzo della detrazione per incapienza, questa si perde, senza possibilità di rinviarne la fruizione all’anno successivo.<br />Per fruire della detrazione IRPEF sulle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare una specifica documentazione da esibire in caso di richiesta da parte dell’ufficio e/o in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi con l’assistenza dei Caf o degli intermediari abilitati.<br />Innanzi tutto il contribuente è tenuto a conservare il titolo di viaggio.<br />Inoltre, secondo il predetto decreto, il biglietto di trasporto deve contenere in ogni caso le seguenti indicazioni:<br />a) ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona<br />fisica ovvero il logos distintivo dell'impresa e numero di partita IVA del<br />soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di<br />trasporto;<br />b) descrizione delle caratteristiche del trasporto;<br />c) ammontare dei corrispettivi dovuti;<br />d) numero progressivo;<br />e) data da apporre al momento dell'emissione o della utilizzazione.<br />Le indicazione di cui alle lettere b) e c) possono essere espresse anche in codice alfanumerico la cui decodificazione sia stata preventivamente comunicata al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, ovvero stampata sul titolo di trasporto stesso.</div>InfoBorghettohttp://www.blogger.com/profile/06455388286783033595noreply@blogger.com